Richiesta di alloggi di ERP

  • Servizio attivo

L'assegnazione di un alloggio di ERP avviene attraverso l'emanazione di Bandi pubblici, pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni


A chi è rivolto

L'assegnazione di un alloggio di ERP avviene attraverso l'emanazione di Bandi pubblici, pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni. Ai Bandi di concorso possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di ERP.

Descrizione

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all’assistenza abitativa (ERP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione disagiata. L'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione di questi alloggi, calcolato in base alla condizione economica e al numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario, sono regolati dalla Legge Regionale 06/08/1999, n. 12 e dal Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni.
Ogni comune provvede alla costituzione della commissione cui vengono attribuite le funzioni relative alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERP,
Nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni, la commissione adotta la graduatoria

Come fare

La domanda, in bollo, è redatta su apposito modello predisposto dal Comune che ha indetto il bando,
Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi:
a)richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica;
b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;
2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato;
2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;
c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivanti da:
1) di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;
2) di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;
3) collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio;(5)
d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento;(6)
e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre , ai sensi della normativa vigente;
f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
1) per oltre 1/3;
2) per oltre 1/5;
3) per oltre 1/6;
g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari;
h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS;
i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione;
l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
1) composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente;(7)
2) costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età;(8)
3) composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;
4) nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa;
5) composti da profughi cittadini italiani;
6) con un numero di figli superiore a due;
7) composti da una sola persona maggiorenne Il richiedente e i componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti previsti dal Bando alla data di pubblicazione del Bando di concorso; tali requisiti devono permanere fino al momento dell'assegnazione dell’alloggio ed in costanza di rapporto, ad eccezione del requisito relativo al reddito annuo complessivo del nucleo familiare che deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data

Cosa serve

Requisiti soggettivi richiesti per poter presentare la domanda (art. 11 L.R. 12/1999)

a) Per il solo richiedente:
• cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
• residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune cui si riferisce il bando di concorso,
b) Per il richiedente e per ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare
• mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
• assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
• non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.
c) Per l’intero nucleo familiare
• reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del Bando di concorso.

  • cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o permesso di soggiorno
  • residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune cui si riferisce il bando di concorso
  • mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto
  • assenza di precedente assegnazione in locazione
  • non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza
  • reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

Cosa si ottiene

L'assegnazione, la gestione e la di locazione di alloggio Edilizia Residenziale Pubblica.

Tempi e scadenze

I tempi sono fissati dal bando

I tempi sono fissati dal bando

Accedi al servizio

https://www.comune.carapellecalvisio.aq.it

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Graduatorie di accesso

nessuno

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Sindaco

Piazza Gabriele D'Annunzio 67020 - Carapelle Calvisio (AQ)

Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/02/2024

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